Si rende noto che, il decreto legge 13 maggio 2011, n.70, pubblicato sulla G.U. n.110 del 13.5.2011 concernente “ Prime disposizioni urgenti per l’economia” all’articolo 10, intitolato “Servizi ai cittadini”, ha introdotto nuove disposizioni in materia di carta d’identità.
In particolare, il comma 5 del succitato articolo modifica l’art. 3 del T.U.L.P.S. di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.773, stabilendo, al primo comma, che “Il sindaco e’ tenuto a rilasciare alle persone aventi nel comune la residenza o la loro dimora una carta d’identita’ conforme al modello stabilito dal Ministero dell’interno”.
Al secondo comma, dopo il primo periodo, è inserito il seguente:
“per i minori di età inferiore a tre anni, la validità della carta d’identità è di tre anni; per i minori di eta’ compresa fra tre e diciotto anni, la validità’ è di cinque anni”.
Con questa disposizione, immediatamente operativa, è stato soppresso il limite di età per il rilascio della carta d’identità, che era fissato in anni quindici.
Pertanto, già dal 14 maggio u.s. i Comuni stanno rilasciando la carta d’identità anche ai minori di anni 15 secondo le modalità indicate da questa Direzione Centrale per i Servizi demografici con circolare n.15 del 28.6.2011, che si unisce in copia.
Si soggiunge che il lasciapassare non è stato comunque eliminato.
Qui allegata la circolare circ_2011-15[1]
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